Mose. Sulla legittimità della concessione
MOSE. CONCESSIONE LEGITTIMA: LO DICONO LE LEGGI, L’UNIONE EUROPEA, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVVOCATURA DELLO STATO, IL TAR VENETO.
LA CORRUZIONE E’ STATA COSTRUITA SUL MOSE. NON IL MOSE COSTRUITO SULLA CORRUZIONE.
MENTRE GLI SCONFITTI DEL PASSATO TENTANO IMPROBABILI RIVINCITE SULL’OPERA DI GRANDE INGEGNERIA USANDO LO SCANDALO DI OGGI.
In questi giorni la stampa locale ha concesso grandi spazi al dottor Carlo Giacomini; “idoneo al conferimento di contratti di collaborazione per l’espletamento di attività didattiche integrative per l’anno 2013-2014” presso lo IUAV nel settore scientifico disciplinare dei trasporti, dunque non un giurista, riguardo la validità della concessione al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del Sistema Mose.
Il CVN è consapevole della gravità devastante, per l’immagine dell’opera di grande ingegneria che lo Stato ha quasi ormai completato per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, dei fatti oggetto di indagine da parte della Magistratura, alla quale confermiamo la nostra totale fiducia e collaborazione, e pertanto ritiene necessaria una corretta informazione ai cittadini nel tentativo, probabilmente vano, di richiamare tutti ad una maggiore onestà intellettuale ricordando quanto segue.
Il rapporto concessorio tra il Consorzio Venezia Nuova e il Ministero delle Infrastrutture-Magistrato alle Acque di Venezia è legittimo.
Non è pensabile, infatti, che dopo 50 anni di confronti aspri, dibattiti pubblici, sperimentazioni, progetti e contro-progetti si possa essere arrivati quasi alla conclusione di un’opera pubblica di ingegneria, tra le più grandi che l’umanità abbia mai concepito, nella più totale illegittimità, inconsapevolezza e spregiudicatezza giuridica e ingegneristica, tanto da permettere, nel 2003, l’avvio dei suoi lavori, oggi completati per oltre l’85%. Mentre la conclusione degli interventi sull’ambiente lagunare (nuove barene, velme, interventi su rive e spiagge e disinquinamento) stanno lì a dimostrare che erano tutte false le ipotesi catastrofiste: sono tornati perfino i fenicotteri rosa a indicare un ritrovato equilibrio dell’ecosistema. E del resto come non vedere i risultati di alta ingegneria raggiunti in questi anni: posa di enormi cassoni con tolleranze millimetriche, aperture di gallerie di servizio sul fondo del mare, movimentazione delle prime paratoie e generalizzato apprezzamento internazionale per un’opera di questa portata: tutte dimostrazioni che attestano le capacità e la perizia di chi è coinvolto nella realizzazione del Sistema Mose e della bontà del progetto.
La legittimità della concessione, quindi della “eleganza” e “purezza” del progetto ingegneristico e ambientale, è in forza dall’art. 3, comma 3, della L. 798/1984 per la quale l’allora Ministero dei Lavori Pubblici è stato autorizzato a procedere alla realizzazione degli interventi necessari per perseguire gli obiettivi individuati dalla suddetta norma (art. 3 lett. a-c-d-l, L. 798/1984), mediante concessione da assentire, anche in deroga alla normativa vigente, mediante trattativa privata.
Nel rispetto della menzionata disposizione, nel 1985, il Magistrato alle Acque di Venezia ha assentito al Consorzio Venezia Nuova una concessione unitaria per la realizzazione di studi, sperimentazioni ed opere finalizzate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
All’atto dell’affidamento della suddetta concessione la Corte dei Conti ha valutato la compatibilità della richiamata norma speciale di cui all’art. 3, comma 3 della L. 798/1984 con quelle comunitarie, di cui alla Direttiva CEE 305/1971, come recepita dalla L. 584/1977.
La deroga, insomma, introdotta dalla Legge 798/84 è sempre stata ritenuta compatibile con la normativa nazionale e successivamente anche con quella comunitaria. Sulla scorta di tale valutazione la Corte dei Conti ha ritenuto dunque legittimo il provvedimento di approvazione della Convenzione rep. 6479/1985 che, conseguentemente, fu ammesso al visto ed alla conseguente registrazione. Un ulteriore conferma della piena legittimità del rapporto concessorio in essere tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova è stata resa dalla Corte dei Conti successivamente al 1991. E proprio nel 1991 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo 406/1991, la Direttiva CEE 1989/440, che aveva abrogato e sostituito la precedente Direttiva 305/1971.
Del resto nel 1991 il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ha verificato, anche attraverso l’acquisizione di apposito parere dell’Avvocatura dello Stato, la sussistenza dei requisiti di compatibilità tra normativa nazionale (art. 3, 3° comma L. 798/84) e comunitaria (Direttiva CEE 89/440) con riguardo alla deroga alle procedure concorsuali, poi ribadita dalla Delegazione Regionale in sede di controllo preventivo.
Vale evidenziare che la compatibilità della concessione assentita al CVN con la normativa comunitaria all’epoca vigente, trova conferma nell’archiviazione, comunicata al Ministro delle Politiche Comunitarie con nota del 22.09.2002, della procedura di infrazione – precedentemente avviata dalla Commissione UE con lettera di messa in mora SG(2001) D/285287 – in merito all’affidamento a trattativa privata al Consorzio Venezia Nuova della concessione di cui all’art. 3 della richiamata L. 798/1984.
La Commissione ha inteso verificare la compatibilità dell’affidamento a favore del Consorzio Venezia Nuova, alla luce delle normative sovranazionali, fermo l’impegno, attuato dallo Stato italiano, di eliminare dalla convenzione 7191/1991 alcuni interventi che la Commissione medesima aveva ritenuto – alla luce dell’esperienza frattanto maturata – non più caratterizzate da quei caratteri di originalità e sperimentalità che avevano rappresentato il presupposto per l’affidamento della concessione.
La validità della concessione è stata confermata anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 31.5.1995 n. 206 che, con l’art. 6-bis, ha disposto l’abrogazione del 3° e 4° comma della Legge 798/1984 (cioè delle norme che avevano consentito l’affidamento diretto al CVN), con ciò facendo sorgere dubbi in ordine alla circostanza che il rapporto concessorio in essere potesse ancora considerarsi compatibile con la normativa frattanto sopravvenuta.
In proposito va rammentato che lo stesso art. 6-bis ha, tra l’altro, stabilito che sarebbero restati “… validi gli atti adottati e … fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni …” oggetto di abrogazione, espressamente richiamando il generale principio per cui lo ius superveniens può valere solo per il futuro.
Di qui l’evidenza che dovevano considerarsi pienamente efficaci tutti gli atti fino a quel momento perfezionati (e dunque anche la Convenzione Generale rep. 7191/1991) nonché agli effetti giuridici ed i rapporti insorti fino all’entrata in vigore della citata L. 206/1995.
Tale circostanza è stata anche oggetto di conferma da parte della Corte dei Conti sezione controllo che, muovendo dal presupposto che la Convenzione quadro 7191/1991 debba considerarsi quale contratto principale, ha affermato, con la deliberazione n. 119/1997, che, nell’ambito del rapporto concessorio in essere tra il CVN ed il Magistrato alle Acque di Venezia “non è possibile applicare… il sopravvenuto art. 6-bis del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96 convertito in legge 31 maggio 1995 n. 206 che avendo fatti salvi gli atti e gli effetti dei rapporti giuridici sorti – riferendosi quindi anche alla convenzione 7191/91 – potrà applicarsi, nella parte in cui abroga la figura del concessionario unico, solo al momento in cui gli interventi di salvaguardia contenuti nel Piano Generale saranno completati”.
Ma non basta: anche il TAR del Veneto ha affermato, con la sentenza 2480/2004, che tale affidamento “trova il proprio presupposto – prima che nella delibera del Comitatone 11 marzo 1987 di approvazione della prima versione del piano generale degli interventi- nelle convenzioni nn. 6479/985 e 7191/1991, stipulate anteriormente alla direttiva CE n. 92/50 che è stata recepita nell’ordinamento interno con il d. lgs. n. 157 del 1995 e con la quale sono state disciplinate le modalità di selezione dei concorrenti per l’affidamento dei servizi, tra i quali rientra l’attività di progettazione”, facendone discendere la relativa inapplicabilità. Da ultimo si rammenta che la sopraccitata decisione del TAR Veneto 2480/2004 è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1102/2005.
Come la vicenda giudiziaria rivela non è dunque il Mose il frutto degli obiettivi deviati dei singoli individui perché purtroppo è il Mose, orgoglio della tecnologia e dell’imprenditoria italiana, ad essere stato “macchiato dalla malattia mortale della corruzione”. La corruzione è stata costruita sull’opera, dopo le sue approvazioni decisive in tutte le sedi giuridiche, scientifiche e tecniche, prima ancora che politiche, non viceversa.Tentare da parte di chi nei decenni scorsi ha avuto torto in tutte quelle sedi di riprendersi oggi, per altra via, una sorta di “rivincita” storica, fondata su scarsa conoscenza di quanto realmente accaduto e mancanza di onestà intellettuale, non aiuta seriamente la discussione e le scelte che devono essere fatte per evitare che in futuro si possano ripetere i fenomeni di grave malcostume rivelati dalla Magistratura.
Antonio Gesualdi
UFFICIO STAMPA – CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Venezia, 6 luglio 2014
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